Art. 2.

      1. Al fine di prevenire l'insorgenza di disturbi funzionali non strutturati e, nei casi più gravi, di alterazioni anatomiche strutturate, talvolta evolutive, a carico della colonna vertebrale dei bambini e degli adolescenti, l'utilizzo degli zaini, delle cartelle o di altro tipo di supporto adibito al trasporto del materiale didattico deve rispettare le seguenti indicazioni:

          a) le dimensioni dello zaino, cartella o altro tipo di supporto devono essere proporzionate all'età e alla corporatura dello studente;

          b) la parte inferiore dello zaino, cartella o altro tipo di supporto deve rimanere al di sopra dei glutei;

          c) il contenitore non deve essere eccessivamente capiente affinché il carico non si allontani troppo dal tronco provocando lo sbilanciamento posteriore;

          d) gli zaini, cartelle o altro tipo di supporto devono essere provvisti di spalline larghe, imbottite e regolabili in lunghezza e di uno schienale rigido e morbido verso il lato a contatto con il tronco; devono altresì essere dotati di maniglia superiore, di una cintura addominale regolabile ed eventualmente di ruote per ridurre i tempi di carico sulla colonna vertebrale durante i tragitti più lunghi;

 

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          e) il peso dello zaino, cartella o di altro tipo di supporto non deve oltrepassare, per gli alunni delle scuole primarie, il 10 per cento del peso corporeo e, per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, il 15 per cento del peso corporeo.